Il Trattamento di Fine Servizio (TFS), in Italia è una indennità corrisposta, alla fine del rapporto di lavoro, ai dipendenti pubblici statali assunti prima del 1º gennaio 2001. Per i dipendenti degli enti locali è talvolta detta “indennità di fine servizio”.
il TFS ha carattere non solo di salario differito (natura retributiva), ma ha anche carattere previdenziale, tanto che viene versato in parte dal datore dei lavoro e in parte dal dipendente e si calcola sull’ultima retribuzione integralmente percepita.
Ha diritto all’indennità di buonuscita il personale civile e militare dello Stato, assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2000.
Stando a quanto previsto dalle leggi in vigore, il Tfs ai dipendenti statali viene pagato dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, se per pensione e quindi raggiungimento dei requisiti, limiti di età o di servizio per andare in pensione nella seguente modalità:
• in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
• in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo);
• in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.
I tempi si allungano in caso di prepensionamento (es. per pensionati “quota 100” o “102”).

Il TFS può essere anticipato a tasso di mercato fino al 100% dell’importo tramite una cessione di credito ad un istituto di credito abilitato, banche o società finanziarie), oppure a tasso agevolato, secondo quanto disposto dalla convenzione tra ABI e i ministeri competenti fino ad un importo massimo di 45.000€.

Il Trattamento di Fine Rapporto ( TFR ), per dipendenti pubblici, è una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.
L’importo è determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni. In caso di frazione di anno, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.
Hanno diritto al TFR i dipendenti pubblici assunti con:
• contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, eccetto le categorie cosiddette “non contrattualizzate”;
• contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
• contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che aderisce a un fondo di previdenza complementare (il passaggio al TFR è automatico).
• Le modalità di liquidazione sono le medesime del TFS

Il TFS può essere anticipato a tasso agevolato secondo quanto disposto dalla convenzione tra ABI ed i ministeri competenti fino ad un importo massimo di 45.000€.

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