Hai un problema, vuoi presentare un reclamo e/o desideri inviarci del materiale per spiegare meglio l’accaduto?
- Invia una e-mail a reclami@italcredi.it, oppure una mail certificata a RECLAMI-ITALCREDI@PEC.IT
- Utilizza il fax al numero: 02 6749 3080
- Scrivi a: ItalCredi S.p.A. Ufficio Reclami; C.so Buenos Aires, 79 – 20124 Milano
- Compila il modulo preimpostato:
In tutti i casi specifica nome e cognome e cortesemente fornisci, se puoi, un recapito telefonico.
L’Ufficio Reclami provvede a fornire una risposta entro 60 giorni di calendario.
- Se dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con ItalCredi non sei soddisfatto, puoi ricorrere:
– all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). L’ABF è un sistema di risoluzione delle controversie tra i Clienti e le Banche dalla cui competenza sono escluse le controversie relative ai servizi e attività di investimento quali la compravendita di azioni o obbligazioni, ovvero le operazioni in strumenti finanziari derivati;
– all’Organismo di Conciliazione Bancaria istituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario – associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia);
– all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Il Contraente/aderente può rivolgersi all’Arbitro Assicurativo istituito presso Ivass, nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il ricorso all’Arbitro Assicurativo può essere attivato, nei limiti e con le modalità indicate sul sito https://www.arbitroassicurativo.org/, per controversie derivanti dal contratto di assicurazione che riguardano l’accertamento di diritti (anche risarcitori), obblighi e facoltà legati alle prestazioni e ai servizi assicurativi, oppure la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni sulla distribuzione assicurativa. È possibile presentare il ricorso solo dopo aver inviato un reclamo alla Compagnia assicurativa, se il reclamo stesso non ha avuto risposta o se la risposta è ritenuta insoddisfacente. Il ricorso all’Arbitro Assicurativo è condizione necessaria per avviare un’eventuale azione giudiziaria.
– ad un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
- Per ulteriori informazioni consulta:

