Il 15 ottobre 2021 il Collegio di Coordinamento ABF, con decisione n. 21676/2021, si è pronunciato in tema di estinzione anticipata di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio confermando, alla luce della recente normativa che ha modificato l’art. 125-sexies TUB, che in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima del 25 luglio 2021 vanno rimborsati i soli costi recurring e non anche i costi up front.
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