Hai perso il lavoro e hai una Cessione del Quinto in corso?
La Cessione del Quinto è una formula di prestito personale tra le più sicure, perché prevede il rimborso tramite trattenuta diretta sullo stipendio o sulla pensione. Tuttavia, in caso di perdita del lavoro, la situazione può cambiare: cosa succede se si viene licenziati o ci si dimette prima di aver concluso il pagamento del finanziamento?
In questa guida chiariamo cosa prevede la legge, come interviene l’assicurazione obbligatoria e quali sono i passaggi da seguire per tutelare la propria situazione finanziaria.
La Cessione del Quinto e l’assicurazione obbligatoria
Quando si sottoscrive una Cessione del Quinto, la legge impone l’attivazione di una copertura assicurativa a protezione del credito. Per i lavoratori dipendenti, l’assicurazione copre due casi principali:
- Perdita dell’impiego (polizza rischio impiego)
- Morte del debitore (polizza rischio vita)
In caso di licenziamento o cessazione involontaria del contratto di lavoro, entra in gioco proprio la polizza rischio impiego, che può coprire totalmente o parzialmente il debito residuo. Tuttavia, la sua attivazione non è automatica e può variare a seconda delle condizioni specifiche della compagnia assicurativa.
Cosa accade concretamente in caso di perdita del lavoro?
- La trattenuta in busta paga si interrompe
Quando viene meno la busta paga, la rata del prestito non può più essere trattenuta e il pagamento si sospende. Di conseguenza, anche la Cessione del Quinto si blocca temporaneamente.
- Subentra il TFR
L’importo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), vincolato al momento della firma del contratto, viene utilizzato per coprire il debito residuo.
- Intervento dell’assicurazione
Se il TFR non è sufficiente a coprire il debito residuo, si valuta l’intervento della compagnia assicurativa, secondo i termini della polizza. L’assicurazione può:
-
- Coprire l’intero debito;
- Coprire una parte e lasciare la restante al debitore (da saldare con un nuovo piano di rientro).
Licenziamento o dimissioni: cosa cambia?
In caso di licenziamento:
- La trattenuta in busta paga si interrompe;
- Il TFR viene usato per saldare il debito;
- Se il TFR è insufficiente e non si è trovato un nuovo impiego, può attivarsi la polizza assicurativa.
In caso di dimissioni volontarie:
- Nessuna copertura assicurativa:
- Il TFR viene comunque utilizzato;
- L’eventuale debito residuo rimane interamente a carico del lavoratore, che dovrà saldare con una modalità alternativa.
Nuova assunzione: è possibile riprendere la Cessione del Quinto?
Sì. Se il lavoratore trova un nuovo impiego, è spesso possibile riattivare la Cessione del Quinto con il datore di lavoro subentrante. ItalCredi valuterà:
- L’eventuale ripristino delle condizioni originarie;
- Una possibile rimodulazione dell’importo o della durata;
- L’avvio di una nuova istruttoria, se fattibile.
Cessione del Quinto e cambio lavoro: cosa fare?
Se cambi lavoro e hai una Cessione del Quinto in corso, la cosa più importante è avvisare subito il nostro ente finanziatore. In molti casi, potrai trasferire la trattenuta sulla busta paga del nuovo datore di lavoro, così da non interrompere i pagamenti.
Cosa deve fare il lavoratore in caso di perdita del lavoro?
Per gestire correttamente la Cessione del Quinto in caso di perdita dell’impiego, è importante:
- Comunicare subito la situazione al nostro ente finanziatore;
- Verificare il TFR disponibile;
- Valutare insieme ai nostri consulenti eventuali soluzioni alternative (piano di rientro, sospensione temporanea, rinnovo).
Hai dubbi o hai perso il lavoro e hai una Cessione del Quinto in corso?
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