Hai perso il lavoro e hai una Cessione del Quinto in corso?

La Cessione del Quinto è una formula di prestito personale tra le più sicure, perché prevede il rimborso tramite trattenuta diretta sullo stipendio o sulla pensione. Tuttavia, in caso di perdita del lavoro, la situazione può cambiare: cosa succede se si viene licenziati o ci si dimette prima di aver concluso il pagamento del finanziamento?

In questa guida chiariamo cosa prevede la legge, come interviene l’assicurazione obbligatoria e quali sono i passaggi da seguire per tutelare la propria situazione finanziaria.

La Cessione del Quinto e l’assicurazione obbligatoria

Quando si sottoscrive una Cessione del Quinto, la legge impone l’attivazione di una copertura assicurativa a protezione del credito. Per i lavoratori dipendenti, l’assicurazione copre due casi principali:

  1. Perdita dell’impiego (polizza rischio impiego)
  2. Morte del debitore (polizza rischio vita)

In caso di licenziamento o cessazione involontaria del contratto di lavoro, entra in gioco proprio la polizza rischio impiego, che può coprire totalmente o parzialmente il debito residuo. Tuttavia, la sua attivazione non è automatica e può variare a seconda delle condizioni specifiche della compagnia assicurativa.

Cosa accade concretamente in caso di perdita del lavoro?

  1. La trattenuta in busta paga si interrompe
    Quando viene meno la busta paga, la rata del prestito non può più essere trattenuta e il pagamento si sospende. Di conseguenza, anche la Cessione del Quinto si blocca temporaneamente.
  1. Subentra il TFR
    L’importo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), vincolato al momento della firma del contratto, viene utilizzato per coprire il debito residuo.
  1. Intervento dell’assicurazione
    Se il TFR non è sufficiente a coprire il debito residuo, si valuta l’intervento della compagnia assicurativa, secondo i termini della polizza. L’assicurazione può:
    • Coprire l’intero debito;
    • Coprire una parte e lasciare la restante al debitore (da saldare con un nuovo piano di rientro).

Licenziamento o dimissioni: cosa cambia?

In caso di licenziamento:

  • La trattenuta in busta paga si interrompe;
  • Il TFR viene usato per saldare il debito;
  • Se il TFR è insufficiente e non si è trovato un nuovo impiego, può attivarsi la polizza assicurativa.

In caso di dimissioni volontarie:

  • Nessuna copertura assicurativa:
  • Il TFR viene comunque utilizzato;
  • L’eventuale debito residuo rimane interamente a carico del lavoratore, che dovrà saldare con una modalità alternativa.

Nuova assunzione: è possibile riprendere la Cessione del Quinto?

Sì. Se il lavoratore trova un nuovo impiego, è spesso possibile riattivare la Cessione del Quinto con il datore di lavoro subentrante. ItalCredi valuterà:

  • L’eventuale ripristino delle condizioni originarie;
  • Una possibile rimodulazione dell’importo o della durata;
  • L’avvio di una nuova istruttoria, se fattibile.

Cessione del Quinto e cambio lavoro: cosa fare?

Se cambi lavoro e hai una Cessione del Quinto in corso, la cosa più importante è avvisare subito il nostro ente finanziatore. In molti casi, potrai trasferire la trattenuta sulla busta paga del nuovo datore di lavoro, così da non interrompere i pagamenti.

Cosa deve fare il lavoratore in caso di perdita del lavoro?

Per gestire correttamente la Cessione del Quinto in caso di perdita dell’impiego, è importante:

  • Comunicare subito la situazione al nostro ente finanziatore;
  • Verificare il TFR disponibile;
  • Valutare insieme ai nostri consulenti eventuali soluzioni alternative (piano di rientro, sospensione temporanea, rinnovo).

Hai dubbi o hai perso il lavoro e hai una Cessione del Quinto in corso?

Contattaci: il team ItalCredi è a tua disposizione per offrirti assistenza, trasparenza e soluzioni su misura.

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