Cosa succede alla Cessione del Quinto in caso di decesso?
Cessione del Quinto e decesso: la Cessione del Quinto è una forma di prestito tutelata da precise garanzie. Cosa succede però se il titolare viene a mancare? Scopriamo insieme come funziona la copertura assicurativa e quali tutele sono previste per gli eredi.
Regole base: polizza rischio vita e obblighi di legge
Ogni contratto di Cessione del Quinto deve includere per legge una polizza assicurativa rischio vita, stipulata con costi spesso a carico della finanziaria e pensata, inoltre, per tutelare familiari ed eredi. In caso di decesso del titolare:
- Il debito residuo viene estinto dall’assicurazione;
- Gli eredi non hanno obbligo di pagare le rate rimaste, salvo eccezioni legate a dichiarazioni non veritiere rilasciate dal sottoscrittore in fase di stipula o ad importi insoluti;
- Il contratto non si trasferisce agli eredi: dunque, l’obbligo verso il creditore si estingue.
Come funziona la polizza in pratica
Una volta attivata la polizza, la copertura assicurativa interviene automaticamente per chiudere il prestito. Di conseguenza:
- La compagnia assicurativa salda il debito residuo;
- La banca o la finanziaria non possono rivalersi sugli eredi;
- I familiari non hanno responsabilità sul prestito in corso.
Come si comporta ItalCredi: verifiche in caso di decesso
Anche se la polizza vita garantisce la copertura, ItalCredi svolge alcune verifiche fondamentali:
- Controllo della validità della polizza rischio vita e delle dichiarazioni sanitarie rese al momento della firma;
- Richiesta e verifica del certificato di morte, documento necessario per attivare la copertura assicurativa;
- Accertamento delle rate residue: la polizza estingue solo il debito rimanente, non eventuali arretrati dovuti a mancati pagamenti prima del decesso.
Caso particolare: esclusioni della polizza e responsabilità degli eredi
In alcune circostanze la polizza vita potrebbe non coprire il debito residuo. Ad esempio:
- Nel caso in cui, al momento della stipula, siano state fornite informazioni false o siano state omesse comunicazioni rilevanti riguardanti lo stato di salute del debitore;
- Se il contratto prevede clausole di esclusione specifiche;
- Se non viene presentata tempestivamente la documentazione necessaria (come a titolo di esempio: il certificato di morte, eventuale cartella clinica o documentazione attestante le cause del decesso), la richiesta di indennizzo non può attivarsi.
In questi casi, sarà quindi l’istituto finanziario a rivalersi direttamente sugli eredi.
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